Non giudicare sbagliato ciò che non conosci, prendi l’occasione per comprendere.” Questa bellissimo aforisma è attribuito a Pablo Picassoe dovrebbe esser il punto di partenza anche di chi vuole intraprendere una carriera nell’affascinante mondo del calcio. Footballscout24.it , fin dalla sua nascita, ha come obiettivo quello di ampliare le conoscenze degli aspiranti osservatori, di fornire contenuti utili e se possibile, di agevolare il riconoscimento professionale e istituzionale di quelle figure come osservatori, talent scout e match analyst che spesso vivono nell’ombra

Quindi sempre nell’ottica di fornire spunti di riflessione e informazioni utili ai nostri lettori abbiamo chiesto al giovane avvocato sardo Mauro Garau di dipanare i dubbi su due aspetti molto controversi: il vincolo sportivo pluriennale per i calciatori “non professionisti” ed il premio di preparazione. Lo spunto è arrivato proprio da un nostro affezionato lettore che ci ha inviato una mail sull’argomento.

Ecco la risposta dell’avvocato Garau: “L’abolizione del vincolo sportivo pluriennale è una battaglia aperta da parte, in particolare, della Associazione italiana calciatori nei confronti della Federazione Italiana Giuco Calcio, in quanto si tratta, a parere di chi scrive, di una evidente ingiustizia priva di ratio condivisibile usando il buon senso. Vediamo in cosa cosiste. Secondo gli artt. 32 e 32 bis delle NOIF (Norme Organizzative Interne della Figc), il calciatore giovane al compimento degli anni 14, qualora firmi il tesseramento con una società dilettantistica, sarà vincolato a quest’ultima fino al compimento degli anni 25, diventando fino agli anni 18 “giovane dilettante” per poi mutare status in “non professionista” al raggiungimento della maggiore età. Dunque le società dilettantistiche restano detentrici del c.d. cartellino dei propri tesserati per un lasso di tempo abnorme e del tutto irragionevole senza alcun potere in capo al giocatore di decidere in modo autonomo se e quando cambiare società ove svolgere la propria attività dilettantistica di calciatore. Purtroppo è consuetudine che il “prezzo della libertà” che consente al calciatore di ottenere lo svincolo o il trasferimento sia di natura economica. Diversa però la natura giuridica che non deve essere confusa con il c.d.premio di preparazione.

Infatti la ratio del premio di preparazione è astrattamente condivisibile in quanto tesa a garantire un riconoscimento economico alle società di puro settore giovanile o dilettantistiche che abbiano investito nella formazione del giovane calciatore quando questi si trasferisca ad altra società. L’esistenza del vincolo sportivo fino al 25° anno di età, per contro, determina nella pratica di tutti i giorni che una società dilettantistica, anche per ipotesi quando vincoli un calciatore dilettante già maggiorenne e per il quale non ha investito nella crescita e nella formazione calcistica, abbia il diritto fino al suo 25° anno di mantenere vincolato a se il giocatore e decidere in modo autonomo se liberare il ragazzo o meno, spesso purtroppo in spregio della normativa federale in cambio della corresponsione di somme di denaro non contabilizzate e non parametrate dalla Federazione.

Si evince dunque che il problema di base è la sussistenza della norma che legittima la sussistenza di un vincolo sportivo fino ai 25 anni per i calciatori dilettanti, sottraendo a questi ultimi in tale amplissimo arco temporale la facoltà di autodeterminazione in merito alla scelta della società ove svolgere attività calcistica dilettantistica in seno alla FIGC. (Italia e Grecia rappresentano casi unici in tutta Europa).

Per quanto riguarda il premio di preparazione, la normativa di cui agli artt. 96-98 delleNOIF prevede appunto il pagamento di “premi” o di “indennità” da parte della società cessionaria alla società cedente nei seguenti casi:

a) per il trasferimento di un calciatore tesserato come “giovane” (con vincolo annuale) da una società ad una altra società, che importi l’acquisizione da parte dello stesso della qualifica di “giovane di serie” o di “giovane dilettante” o di “non professionista”, è previsto il pagamento da parte della nuova società di un “premio di preparazione” (art. 96), determinato sulla base di un parametro prefissato negli importi dalla Figc, in favore della società o delle ultime due società presso le quali il giovane calciatore è stato precedentemente tesserato negli ultimi tre anni (il premio in caso di due società viene ripartito tra queste).

(Qualora il premio non venga corrisposto, le società aventi diritto al premio possono adire la Commissione Premi Preparazione le cui decisioni sono impugnabili in ultima istanza alla Commissione Vertenze Economiche);

b) per il trasferimento di un calciatore non professionista o di un giovane dilettante o giovane di serie ad una società professionistica, con la stipula da parte di esso del primo contratto professionistico (e l’acquisizione dello status di “professionista”) è previsto – in conformità con quanto già prescritto dall’art. 6 della legge n. 91/1981 – da parte della società che stipula con esso il primo contratto da professionista il pagamento di un “premio di addestramento e formazione tecnica” (art. 97 e 99), determinato sulla base di un “parametro” oggettivamente predeterminato dalla Tabella B di cui all’art. 99 delle N.O.I.F. (le società interessate possono concordare una riduzione dello stesso), in favore dell’ultima società presso la quale il calciatore ha svolto la propria ultima attività giovanile o dilettantistica.

Esiste poi ai sensi dell’art. 99 bis l’obbligo di riconoscere il c.d. “premio alla carriera” da parte della società per la quale è tesserato il calciatore, nei confronti di tutte le società dilettantistiche (o che svolgano esclusivamente il Settore giovanile) che hanno contribuito alla formazione del calciatore (ovvero tutte le società presso le quali lo stesso è stato tesserato dall’età di 12 anni in poi), quando tale calciatore disputi la propria prima partita in serie A oppure venga convocato, da professionista, per la Nazionale A o per la Nazionale under 21.

In conclusione si ritiene dunque che la sussistenza in se del premio di preparazione non rappresenti un concreto ostacolo per la libera e legittima aspirazione dei giovani calciatori di cambiare società e dar seguito alla propria crescita calcistica, al più qualora la società cessionaria non adempia al pagamento del premio si profileranno conseguenze in seno alle apposite commissioni federali tra le due società. Ciò che realmente ostacola in modo irragionevole la libertà dei giovani calciatori dilettanti è il vincolo fino al 25° anno di età, in quanto l’opposizione da parte della società detentrice del “cartellino” rende del tutto vana ogni aspettativa del calciatore imprigionato dalla attuale normativa che contrasta oltre che con il buon senso anche con la disciplina Europea.

La battaglia per l’abolizione del vincolo dovrà essere perseguita principalmente a livello politico, mirando alla preliminare modifica del XII principio fondamentale del CONI che lascia libertà alle federazioni riguardo alla durata del vincolo, affinché sia poi la norma federale ad essere modificata allineandola a quanto disposto dalle altre Federazioni europee, rendendo norma generale che il vincolo dei calciatori dilettanti sia della durata di un anno (stagione calcistica), così da garantire la libera circolazione dei calciatori e liberarli dalle attuali “prigionie”.

 

Fonte: Football Scout 24