Come abbiamo visto nel precedente articolo l’ordinamento sportivo rivendica il potere di dettare le regole da seguire al suo interno, dall’altro lo Stato si pone come supremo garante dei diritti e degli interessi legittimi tutti i cittadini e quindi come unico organo di giustizia per tutte le questioni in materia di diritto.
La legge 280/2003 si pone come confine tra i due ordinamenti.
L’art. 1 pone dei limiti tra i due ordinamenti, facendo notare che certe situazioni giuridiche che si pongano all’interno dell’ordinamento sportivo possano assumere importanza per l’ordinamento statale. Rimane,infatti , a quest’ultimo, il potere di sindacare situazioni importanti all’interno dell’ordinamento sportivo.
L’art.2, nel comma 1, riserva all’ordinamento sportivo, e quindi ai suoi organi di giustizia, la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:
a)l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita’ sportive;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.
Il secondo articolo della legge 280/2003 ci fa,quindi,capire che all’ordinamento sportivo viene lasciata la libertà di dirimere al suo interno le questioni di natura tecnica,mentre quelle di natura economica e amministrativa sono di responsabilità del giudice statale.
L’art.3 prevede la possibilità di ricorrere presso i giudici statali nel momento in cui verranno esauriti i gradi della giustizia sportiva. Ma lo stesso articolo riporta anche che “ in ogni caso e’ fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive “ riportando la questione ai regolamenti delle varie Federazioni.
Maurizio Crispiniano
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