La sentenza della Corte Federale d’Appello stravolge nuovamente tutto.

A pochissimi giorni dall’avvio del torneo di Lega Pro, cambiano le squadre che prenderanno parte al campionato.

Ecco alcune decisioni:

 Vigor Lamezia > il ricorso del Procuratore Federale avverso l’incongruità delle sanzioni inflitte a Arpaia Claudio (mesi 9 di inibizione ed € 40.000,00 di ammenda), Casapulla Salvatore (prosciolto), Maglia Fabrizio (mesi 9 di inibizione ed € 30.000,00 di ammenda) e alle società S.S. Barletta Calcio S.r.l. (punti 2 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16) e Vigor Lamezia S.r.l. (punti 5 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16 ed € 25.000,00 di ammenda) è stato parzialmente accolto ed è stato disposto:

– nei confronti del sig. Arpaia Claudio la sanzione della inibizione per anni 5 e mesi 6 e l’ammenda per € 80.000,00 (ottantamila/00), ai sensi dell’ art. 7, commi 1, 2 e 7, C.G.S.;
– nei confronti del sig. Maglia Fabrizio la sanzione dell’inibizione di anni 4 e mesi 6 e ammenda di € 80.000,00 (ottantamila/00), ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2, e 7 C.G.S.;
– nei confronti della società Vigor Lamezia S.r.l. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte al proprio presidente munito di poteri di legale rappresentanza Sig. Arpaia e del proprio direttore sportivo Sig. Maglia dispone laretrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato per la Stagione Sportiva 2014/2015 con l’assegnazione al
campionato di competenza per la Stagione Sportiva 2015/2016 e l’ammenda di € 30.000,00.

> Respinto l’appello della Procura Federale in relazione alle posizioni del sig.Casapulla e della società Barletta Calcio.

> Respinto il ricorso della Vigor Lamezia.

> Respinto il ricorso del Sig. Fabio Di Lauro.

> Respinto il ricorso del Sig. Claudio Arpaia.

Respinto il ricorso del Sig. Felice Bellini.

Respinto il ricorso del Sig. Fabrizio Maglia.

> Accolto parzialmente il ricorso del Sig. Ninni Corda: ridotta la sanzione alla squalifica di anni 1 con l’ammenda di € 30.000,00

> Accolto parzialmente il ricorso dell’A.C.R. Messina S.R.L., avverso l’incongruità delle sanzioni inflitte alle società Vigor Lamezia S.r.l. e S.S. Barletta Calcio S.r.l, relativamente alla posizione della società Vigor Lamezia.

 

Catania > ricorso Cosentino Pablo Gustavo: respinto. Confermata inibizione di anni 4 e ammenda di € 50.000.00;
> parzialmente accolto il ricorso di Di Luzio Piero: ridotta l’ammenda ad € 50.000,00. Conferma nel resto (inibizione di anni 5, più la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, in continuazione). Respinge l’istanza di stralcio.
> preso atto della rinuncia Pulvirenti Antonino, è estinto il procedimento e confermata l’inibizione di anni 5 e l’ammenda di € 300.000,00;
> parzialmente accolto il ricorso della società Calcio Catania: ridotta la penalizzazione a punti 9 in classifica da scontarsi nel campionato di competenza Stagione Sportiva 2015/2016. Conferma per il resto (retrocessione all’ultimo posto del Campionato di Calcio Serie B s.s. 2014/2015 e l’ammenda di € 150.000,00).

Teramo > Parzialmente accolto il ricorso del Teramo Calcio S.r.l.: visto l’art. 18, comma 1, lett. g) e l), C.G.S., dispone la revoca dell’assegnazione del titolo sportivo acquisito nel Campionato di Lega Pro, Girone B, disputato dalla reclamante nella Stagione Sportiva 2014/2015, nonché l’applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016, nel Campionato di competenza, nonché l’ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00), per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e art. 4, comma 1, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Campitelli, nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Giuseppe, con la aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S., nonché ancora per responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, C.G.S.
Per l’effetto, il Teramo Calcio perde il diritto di richiedere l’ammissione al Campionato di Serie B nella Stagione Sportiva 2015/2016, diritto che, pertanto, è acquisito dalla societàAscoli Picchio 1898 S.p.A.

> Parzialmente accolto il ricorso del Sig. Campitelli Luciano e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta all’inibizione di anni 3 (tre) e all’ammenda di € 100.000,00 (centomila/00).

> Respinto il ricorso del Sig. Di Giuseppe Marcello