Il diritto di critica è sacrosanto, ma in ambito calcistico occorre distinguere questo diritto dalle cosiddette dichiarazioni lesive.
Per queste ultime deve intendersi l’esprimere pubblicamente giudizi o rilievi che vadano a ledere la reputazione di persone o società calcistiche o istituzioni nell’ambito del CONI, FIGC, UEFA, FIFA.
Abbiamo precedentemente parlato di ambito calcistico ma deve intendersi dichiarazione lesiva anche una affermazione offensiva che un tesserato FIGC rivolge ad esempio a un tesserato FIDS (la federazione concernente la danza sportiva). Ovviamente non affrontiamo qui la questione della diffamazione o di altri reati di competenza del giudice penale.
Ora, la dichiarazione sarà da ritenersi lesiva ogni volta che si va oltre il dritto di critica, sia che questa venga espressa come giudizio o anche solo come “appunto”. Il diritto alla critica prevede che il giudizio per quanto severo e magari anche un po’ irriverente, sia collegato ad un dato di fatto, ad un evento. Non deve mai essere legato ad uno sfogo o altro. Pertanto il diritto di critica deve rispettare la verità dei fatti, ovviamente realmente accaduti. Va comunque punito tutto quanto attribuisce ad altri qualità apertamente disonorevoli, umilianti e infamanti.
Molto spesso la questione delle dichiarazione lesive, cioè quelle che vanno oltre il semplice diritto di cronaca, avvengono in relazione ad arbitraggi non molto. ..gradevoli. In sostanza ciò avviene quando si mette in dubbio l’imparzialità di un arbitro o di un suo assistente ma anche la credibilità della giustizia sportiva, perché magari la si ritiene al servizio di questo o quel club. Perfino l’invio di una dichiarazione tramite sms può ritenersi tale…Ad esempio è stato ritenuto colpevole di dichiarazioni lesive un dirigente che a seguito di una conversazione telefonica con un arbitro, essendosi stizzito per la reazione di quest’ultimo gli ha successivamente inviato un sms ritenuto di contenuto offensivo. Se la dichiarazione lesiva deriva invece principalmente dal contesto giornalistico, il tesserato è tenuto alla successiva rettifica, al fine di evitare il deferimento. Rimane comunque il fatto che il deferito a causa di dichiarazione lesiva che riesca a provare la verità di quanto afferma, sarà esente da qualunque sanzione.



















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