Nuova stangata per l’Avellino sulla gestione del settore giovanile della passata stagione.
La società biancoverde è stata multata di 13500 euro per responsabilità oggettiva.
Il direttore sportivo Enzo De Vito è stato inibito per quattro mesi e multato di 10000 euro, per non aver assicurato al calciatore Antonio Riccio, tesserato dell’U.S. Avellino, lo svolgimento dell’attività sportiva.
E Inoltre per aver consentito al signor Enzo Vito, non tesserato con la società, di svolgere per proprio conto le funzioni di direttore responsabile del settore giovanile.
Di seguito vi riportiamo il comunicato integrale:
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 360 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo DE VITO e della società US AVELLINO 1912 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:
VINCENZO DE VITO, Direttore Responsabile della società U.S. AVELLINO 1912 Srl, per aver violato: – l’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 91, comma 1 delle NOIF, per non aver assicurato al sig. Antonio RICCIO, tesserato della società U.S. AVELLINO 1912 Srl, lo svolgimento dell’attività sportiva con l’osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento; – l’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. per aver consentito al sig. Vincenzo VITO, soggetto non tesserato, di svolgere per proprio conto e nell’interesse della società U.S. AVELLINO 1912 Srl, le funzioni di Dirigente Responsabile di fatto del Settore giovanile della società;
US AVELLINO 1912 S.r.l., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma, 2 del C.G.S.; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo DE VITO e dal Sig. Massimiliano Taccone in qualità di legale rappresentante della società US AVELLINO 1912 S.r.l.; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione e di € 10.000,00 (euro diecimila/00) di ammenda per il Sig. Vincenzo DE VITO e di € 13.500,00 (€ tredicimilacinquecento/00) di ammenda per la società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l..



















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