L’argomento è vasto e complesso, mi limiterò quindi per questa volta a visionare e delineare brevemente alcuni aspetti previsti nel cosiddetto Decreto Alfano in materia di reati da stadio e DASPO (Divieto di Accesso a manifestazioni Sportive). Innanzitutto vengono inseriti tra i motivi per giungere a un DASPO la presenza di cartelli e striscioni ingiuriosi esposti allo stadio. Poi  si prevede il DASPO anche in presenza di delitti di istigazione a delinquere, attentato a impianti di pubblica utilità, attentati alla sicurezza dei trasporti, rapina, estorsione, reati che in precedenza erano visti come maggiormente “indipendenti” rispetto a quelli commessi in rapporto a manifestazioni sportive. Si parla poi di DASPO di gruppo,  sostanzialmente già previsto seppure in modo parziale se inteso come possibilità di concorso di più persone nella commissione di un reato. Ora però la novità consiste nel fatto che il “capo” del gruppo avrà una diffida che non potrà mai essere inferiore a tre anni.

Il recidivo che ha già avuto un DASPO oltre a vedersi applicato dal Questore l’obbligo di presentarsi negli uffici della Questura, subirà un DASPO non inferiore a 5 anni e non superiore a  8. Scaduto il DASPO da almeno tre anni l’interessato potrà chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall’applicazione del divieto, che però gli potrà essere concessa solo nel caso in cui abbia dato prova costante e effettiva di buona condotta  non solo in contesto sportivo ma anche nella vita sociale, ecc.  Si prevede poi un aumento della durata del DASPO per più violazioni del regolamento d’uso dello stadio  nel corso della stessa stagione sportiva.

Da non dimenticare le cosiddette norme antimagliette, che prevedono che se si hanno scritte o immagini offensive sulla propria maglietta o altro indumento esposto si  rischia la denuncia e la diffida. Infine si prevede l’accentuazione della sorveglianza speciale per gli ultras violenti.

Di estrema rilevanza è il fatto che potrà essere applicato il DASPO anche a persone condannate o denunciate all’autorità giudiziaria per reati perpetrati contro l’ordine pubblico, a prescindere dal contesto sportivo, ad esempio anche se la persona in passato non ha mai avuto problemi con “reati  da stadio”. L’arresto in flagranza differita è poi previsto anche nei confronti di chi ha commesso reati di istigazione alla discriminazione religiosa, etnica, razziale, ecc. Infine, per le frodi in ambito di competizioni sportive, vengono inasprite in modo considerevole le relative pene, fino a 6 anni per chi offre o promette denaro o altre utilità e vantaggi a partecipanti a competizioni sportive per ottenere esiti diversi da quelli derivanti dal leale e corretto svolgimento della gara.

 

Davide Venturini